Si ritiene che la semplificazione delle modalità di gestione prevista dell’articolo 4, comma 3, del D.P.R. 254/2003 secondo la quale:

«Si considerano altresì prodotti presso le strutture sanitarie di riferimento i rifiuti sanitari, con esclusione di quelli assimilati agli urbani, prodotti presso gli ambulatori decentrati dell’azienda sanitaria di riferimento» si applichi anche ai RAEE.

È pertanto possibile procedere alla registrazione dei rifiuti speciali pericolosi costituiti da RAEE “prodotti presso gli ambulatori decentrati dell’azienda sanitaria di riferimento” sui registri di carico e scarico delle unità locali dell’azienda sanitaria di riferimento, ma ciò non è consentito per i rifiuti pericolosi generati nelle unità locali ove si svolgono esclusivamente attività amministrative.

L’articolo 1 del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 disciplina, infatti, tra gli altri, la gestione dei rifiuti sanitari non pericolosi e dei rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo.

L’articolo 2 del medesimo D.P.R. definisce i rifiuti sanitari nei seguenti termini:

«a) rifiuti sanitari: i rifiuti elencati a titolo esemplificativo, negli allegati I e II del presente regolamento, che derivano da strutture pubbliche e private, individuate ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833;

b) rifiuti sanitari non pericolosi: i rifiuti sanitari che non sono compresi tra i rifiuti pericolosi di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 [oggi D.Lgs. 152/2006];

c) rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo: i rifiuti sanitari elencati a titolo esemplificativo nell’allegato II del presente regolamento, compresi tra i rifiuti pericolosi contrassegnati con un asterisco “*” nell’allegato A della direttiva del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio in data 9 aprile 2002 [oggi nell’apposito allegato del D.Lgs. 152/2006 come modificato dalla Decisione 2014/955/UE]».

Nel citato allegato II, dichiaratamente con valore esemplificativo, figurano anche rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche quali le “Lampade fluorescenti (20 01 21)”.

Anche nel caso del SISTRI, come si evince dal vigente Regolamento (D.M. 78/2016, art. 13, commi 1 e 3), le procedure semplificate di gestione dei rifiuti sanitari pericolosi (tra i quali anche i RAEE) si applicano esclusivamente ai rifiuti “prodotti presso gli ambulatori decentrati dell’azienda sanitaria di riferimento” e non a quelli generati in unità locali ove si svolgono esclusivamente attività amministrative.