Dalla lettura dell’art. 208, comma 15, del D.Lgs. 152/2006, recante “Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti”, si evince che le ipotesi in cui l’autorizzazione può dirsi esclusa sono da ritenersi tassative:

– impianti mobili che effettuano la disidratazione dei fanghi generati da impianti di depurazione e reimmettono l’acqua in testa al processo depurativo presso il quale operano;

– casi in cui si provveda alla sola riduzione volumetrica e separazione delle frazioni estranee.

Il secondo periodo dell’art. 208, comma 15, dispone che l’interessato, almeno sessanta giorni prima dell’installazione dell’impianto, è tenuto a comunicare alla regione le specifiche dettagliate relative alle campagne di attività svolte sul territorio nazionale. È preferibile interpretare la norma nel senso che l’onere di tale comunicazione incombe soltanto sugli impianti mobili di smaltimento o recupero che siano soggetti all’autorizzazione di cui all’art. 208, comma 15, non anche a quelli rientranti nelle ipotesi tassative di esclusione.

Quanto alle sanzioni nelle quali, eventualmente, si possa incorrere, si segnala che sia la mancata autorizzazione, sia la mancata comunicazione sono punibili ai sensi dell’art. 256 del D.lgs. 152/2006.