Dal disposto dell’art. 294, comma 1, D.L.vo n. 152/2006 (Prescrizioni per il rendimento di combustione) si evince che le relative norme si applicano in funzione della potenza del singolo focolare: ogni impianto termico può infatti disporre di più caldaie, ma la disposizione in questione è evidentemente incentrata sullo specifico focolare.

Non è corretta la tesi secondo la quale l’art. 294, comma 1, D.L.vo n. 152/2006 deve essere applicato alla somma degli impianti termici installati presso l’impianto e non al singolo focolare. Tale diversa interpretazione della norma, difatti, non appare sostenibile rispetto al disposto di legge, a meno che non sussistano specifiche e provate ragioni, riconducibili al caso concreto e sostenute da idonee motivazioni tecniche.