Di norma, ed in termini generali, il depuratore gestito dal soggetto gestore del Servizio Idrico Integrato è un impianto di trattamento di acque reflue urbane nel quale è vietato lo smaltimento di rifiuti ai sensi dell’art. 110, D.L.vo 152/06, salvo le deroghe previste dalla norma stessa. L’art. 110 non identifica il produttore dei rifiuti ammessi allo smaltimento presso l’impianto di depurazione.

Qualora, ad esempio, presso l’impianto autorizzato ex art. 110, siano conferiti da un’impresa privata rifiuti che, per la loro tipologia, derivano da attività solitamente svolta dallo stesso gestore del S.I.I. o da un suo eventuale appaltatore, verificandosi dunque una situazione insolita, il gestore deve adottare particolari cautele e tenere un comportamento scrupoloso nella loro verifica al momento dell’accettazione in impianto. Infatti, nel silenzio della norma non si può escludere a priori che un’attività produttiva non possa produrre quella tipologia di rifiuti, pur essendo non così frequente.

Fermo restando che è onere (e responsabilità diretta) del produttore del rifiuto procedere alla corretta attribuzione del codice CER, il gestore del S.I.I. deve operare con diligenza nella sua ordinaria attività e, in caso di riserve sui rifiuti conferitigli, cautelarsi con eventuali analisi chimiche, onde evitare di recare pregiudizio alla funzionalità dell’impianto di depurazione o superare i limiti tabellari normativamente stabiliti.