Le c.d. acque private, ovvero quelle acque che le leggi speciali non considerano pubbliche perché non hanno la possibilità di soddisfare interessi generali sono disciplinate dagli articoli 909 e segg. del Codice Civile.

Tali norme esplicitano che, pur essendo chiamato innanzitutto il frontista (ovvero colui che possiede terreni o fabbricati lungo una via, un corso d’acqua e simili) ad occuparsi della pulizia del fosso, anche coloro che ne usufruiscono hanno l’onere di concorrere in tal senso.

Qualora i fossi necessitino di pulizia per evitare ristagni d’acqua e allagamento delle aree circostanti, il gestore potrebbe quindi (in via informale) sollecitare i frontisti ad intervenire (magari congiuntamente, proponendo una suddivisione delle spese). Perdurando la loro inerzia, il gestore potrebbe risollecitarli richiamando le norme del Codice Civile sopra riportate e far loro presente che chi dovesse subire eventuali danni imputabili a coloro che non hanno provveduto alla pulizia e risagomatura dei fossi di loro competenza, si rivarrà nei confronti di questi ultimi.