Chiunque esercita una delle attività di cui all’Allegato VIII, Parte II del D.Lgs. 152/2006, in caso di violazione di una prescrizione contenuta nell’AIA, soggiace alle sanzioni sia penali che amministrative contenute nell’art. 29-quattuordecies, D.L.vo 152/06.

Quelle penali, in particolare, sono stabilite dall’Autorità giudiziaria, mentre quelle amministrative sono irrogate dal Prefetto per le installazioni di competenza statale, oppure dall’Autorità competente per tutte le altre installazioni.

Le sanzioni di cui all’art. 29-quattuordecies, per espressa previsione del comma 14, sostituiscono quelle previste dalle norme di settore che, tuttavia, sono applicabili se “configurino anche un più grave reato”.

Si noti, inoltre, che alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’art. 29-quattuordecies non si applica il pagamento in misura ridotta ai sensi dell’art. 16, L. 24 novembre 1981, n. 689.

Il comma 9 dell’art. 29-decies, D.L.vo 152/06 prevede che in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, ferma l’applicazione delle sanzioni contenute nell’art. 29-quattuordecies, l’Autorità competente proceda, secondo la gravità delle infrazioni:

– alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze, nonché un termine entro cui – fermi restando gli obblighi del gestore in materia di autonoma adozione di misure di salvaguardia – devono essere applicate tutte le appropriate misure provvisorie o complementari che l’autorità competente ritenga necessarie per ripristinare o garantire provvisoriamente la conformità;

– alla diffida e contestuale sospensione dell’attività per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni, o nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate più di due volte all’anno;

– alla revoca dell’autorizzazione e alla chiusura dell’installazione, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno per l’ambiente;

– alla chiusura dell’installazione, nel caso in cui l’infrazione abbia determinato esercizio in assenza di autorizzazione.

Il comma 10 del medesimo articolo dispone altresì che “In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, l’autorità competente, ove si manifestino situazioni di pericolo o di danno per la salute, ne dà comunicazione al sindaco ai fini dell’assunzione delle eventuali misure ai sensi dell’articolo 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265”. Per completezza si segnala che i reati di cui all’art. 29-quattuordecies, D.L.vo n. 152/2006 non danno luogo all’insorgere di responsabilità amministrativa per l’Ente ai sensi del D.L.vo 8 giugno 2001, n. 231 in quanto non inclusi nell’art. 25-undecies dedicato ai reati-presupposto ambientali.