Sulla base della nozione di produttore di rifiuti (“il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore)”, contenuta nell’art. 183, comma 1, lett. f), D.L.vo n. 152/2006), è indispensabile comprendere che cosa si intende per “riferibilità giuridica”. In mancanza di una definizione, l’interpretazione preferibile – in linea con la giurisprudenza dominante – è quella secondo la quale la riferibilità giuridica non sia un concetto indeterminato, ma tale responsabilità investa coloro che assumono l’obbligo giuridico di realizzare l’attività da cui avrà origine il rifiuto.

In merito alla particolare modalità di realizzazione della manutenzione delle stampanti e di gestione dei consumabili da stampa esausti è opportuno considerare la nota del Ministero dell’Ambiente del 30 giugno 2015 n. 7692, nota che in proposito precisa: “(…) assume rilievo centrale il fatto che l’attività svolta dal soggetto che intende avvalersi della previsione di cui all’art. 266, comma 4, d.lgs. n. 152/2006 deve essere identificata in un’ “attività di manutenzione”, confermata dalla presenza di un contratto di manutenzione regolarmente stipulato tra il manutentore e il soggetto committente. (…) il contratto dovrà prevedere che gli interventi di manutenzione (…) siano eseguiti esclusivamente da tecnici incaricati dall’impresa di manutenzione che ha sottoscritto il contratto e che la gestione dei rifiuti dell’attività di manutenzione (quali quelli derivanti dalla sostituzione di cartucce per stampanti e o toner esausti) prodotti nell’ambito dall’attività oggetto del contratto, siano a carico dello stesso manutentore che ha sottoscritto il contratto.”.

Secondo il Ministero, quindi, in presenza di un’attività di manutenzione, preventivamente disciplinata contrattualmente, svolta da “tecnici incaricati dall’impresa di manutenzione” e che comporti la “gestione dei rifiuti dell’attività di manutenzione a carico dello stesso manutentore” il modo di operare descritto appare conforme alla disciplina applicabile.

A questo proposito, infatti, è opportuno ricordare che il “produttore iniziale del rifiuto” può effettuare il deposito temporaneo nel luogo in cui viene data esecuzione al contratto di manutenzione.