Il Regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati ad effetto serra, prevede all’art. 19 che entro il 31 marzo di ogni anno (a partire dal 2015) siano comunicate le quantità di sostanze elencate negli Allegati I e II del Regolamento, per l’anno civile in questione, prodotte, importate, esportate, utilizzate come materia prima e distrutte.

La norma specifica altresì i soggetti che sono tenuti ad effettuare tale comunicazione. In concreto, i contenuti della comunicazione variano a seconda del ruolo rivestito dall’impresa nel mercato di riferimento. Il modello di comunicazione e le modalità di trasmissione della relazione di cui all’art. 19, Reg. (UE) n. 517/2014 sono contenuti nel Regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014.

Quest’ultimo prevede che “I produttori di prodotti o apparecchiature fabbricati nell’Unione non comunicano in merito ai prodotti e alle apparecchiature i cui gas contenuti erano stati precedentemente importati o prodotti nell’Unione”.