Ai sensi dell’art. 190, c.1, del D.Lgs. 152/2006 anche gli intermediari devono tenere un registro di carico/scarico rifiuti. Per essi, in particolare, le annotazioni devono essere effettuate almeno entro dieci giorni lavorativi dalla effettuazione della transazione relativa (lett. c.).

Precisamente il registro deve essere compilato a seguito della concreta conclusione delle operazioni di intermediazione; pertanto entro i suindicati 10 giorni lavorativi dovrà essere effettuata un’unica annotazione riferita all’operazione conclusa.