Dal combinato disposto dell’art. 190, c. 2 del D.L.vo 152/06 e del D.M. 148/98 si ricava che l’eventuale mancata indicazione della targa sul registro C/S non integra una violazione dell’obbligo di tenuta del medesimo sanzionata dall’art. 258, nel senso che non si tratta – per la funzione che svolge il registro – di una tenuta incompleta, tanto è vero che abitualmente, gli operatori del settore non riportano mai la targa del mezzo né, a che risulti, sono mai state comminate sanzioni per questo.