L’attività di raccolta delle cartucce esauste è riconducibile all’ipotesi di cui all’art. 266, comma 4 del D. L.vo 152/2006, vale a dire all’attività di manutenzione? Ed in tal caso, come deve avvenire il trasporto?

Questo il contesto di un quesito posto da parte di Fise Assoambiente al Ministero dell’Ambiente, al quale quest’ultimo ha risposto, con nota n. 7692 datata 30 giugno 2015, affermando che ai fini dell’applicazione della norma richiamata, occorre che l’attività del soggetto che intenda avvalersi della previsione in essa contenuta sia identificata quale attività di manutenzione, intendendosi a tal fine condizione necessaria e sufficiente la presenza di un contratto di manutenzione regolarmente stipulato tra il manutentore e il soggetto committente.

Pertanto, ai fini dell’applicazione dell’art. 266, comma 4, ossia affinché i rifiuti siano considerati prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto esercente l’attività di manutenzione, il contratto dovrà prevedere che:

  • Gli interventi di manutenzione, compresi quelli effettuati sulle apparecchiature, quali stampanti, fotocopiatrici ecc., siano eseguiti esclusivamente da tecnici incaricati dall’impresa di manutenzione che ha sottoscritto il contratto;
  • La gestione dei rifiuti dell’attività di manutenzione, quali quelli derivanti dalla sostituzione di cartucce per stampanti o toner esausti, prodotti nell’attività oggetto del contratto, siano a carico dello stesso manutentore che ha sottoscritto il contratto.

 

Qualora sussistano tali requisiti, e i rifiuti di cui al quesito possano essere qualificati quali rifiuti derivanti da attività da manutenzione, il Formulario Identificazione Rifiuti dovrà essere compilato indicando quale produttore del rifiuto l’impresa di manutenzione, e quale sede del produttore il recapito della stessa, ponendo in evidenza, nelle note, il luogo dove si è svolta l’attività di manutenzione e dove, quindi, sono stati prodotti materialmente i rifiuti.

Di conseguenza, la gestione dei rifiuti dell’attività di manutenzione sarà curata dal manutentore stesso, escludendo, cioè, lo stoccaggio presso il cliente, salvo la sussistenza di un’autorizzazione allo stoccaggio rifiuti prodotti da terzi presso l’azienda.