All’art. 183 del D.L.vo 152/2006 sono state aggiunte, per effetto dell’art. 1, comma 9, D.L.vo 116/2020, la lettera b-quater) recante la definizione di rifiuti da costruzione e demolizione: “i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione” e la lettera b-sexies) che esclude esplicitamente dal novero dei rifiuti urbani “i rifiuti della produzione, dell’agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione”. I rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione rientrano pertanto, così come disposto dall’art. 184, comma 3, lett. b), fra i rifiuti speciali.

Il considerando (11) della Direttiva 851/2018 specifica che “sebbene la definizione di «rifiuti da costruzione e demolizione» si riferisca ai rifiuti risultanti da attività di costruzione e demolizione in senso generale, essa comprende anche i rifiuti derivanti da attività secondarie di costruzione e demolizione fai da te effettuate nell’ambito del nucleo familiare. I rifiuti da costruzione e demolizione dovrebbero essere intesi come corrispondenti ai tipi di rifiuti di cui al capitolo 17 dell’elenco di rifiuti stabilito dalla decisione 2014/955/UE nella versione in vigore il 4 luglio 2018”.

Tutto ciò considerato, in risposta al quesito posto, si può concludere che nella definizione di rifiuti da costruzione e demolizione rientrano anche i rifiuti da costruzione e manutenzione generati dal singolo cittadino a seguito di piccole operazioni di costruzione o demolizione “fai da te”, che, dunque, sono anch’essi da considerarsi, per definizione, speciali.