Nell’ambito dell’articolato sistema dei controlli e degli autocontrolli, il campionamento costituisce una fase prodromica e necessaria, in quanto ha lo scopo di rappresentare le caratteristiche tipiche del singolo scarico.
In merito, la normativa oggi vigente – ovvero la Parte III del D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152 – all’Allegato 5 (Limiti di emissione degli scarichi idrici), dispone che “per il controllo della conformità dei limiti indicati nelle tabelle 1 e 2 e di altri limiti definiti in sede locale vanno considerati i campioni medi ponderati nell’arco di 24 Ore”.
Il prelievo di un campione di acqua di scarico è un momento fondamentale nella valutazione della qualità dello scarico.
La qualità del risultato della analisi può essere fortemente influenzata, fino ad essere compromessa, da una esecuzione non corretta della modalità di campionamento.
Le determinazioni analitiche ai fini del controllo della conformità degli scarichi di acque reflue industriali sono di norma riferite ad un campione medio: risulta evidente la motivazione tecnica che è alla base di una tale prescrizione, in quanto il campionamento deve essere il più rappresentativo possibile dello scarico, che per sua natura non è costante nel tempo e che quindi può generare flussi con contaminazione differente, e pertanto un campione medio solitamente costituisce una sufficiente garanzia di rappresentatività.
Ciò non esclude, peraltro, che l’organo di controllo possa procedere altrimenti dandone adeguata motivazione in sede di verbale.