In materia di esclusione dalla gestione rifiuti di sfalci e potature, l’art. 41 della Legge 28 luglio 2016, n. 154 (Collegato Agricoltura) ha modificato l’art. 185 del D.Lgs. 152/2006.

Dal nuovo dato letterale (art. 185, c.2, lett. f) si evince che sfalci e potature da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali nonché da attività agricole e agro-industriali sono da considerarsi esclusi dalla disciplina dei rifiuti purché, tuttavia, venga comunque rispettato il requisito della specifica destinazione.

Il Legislatore ha fornito una specificazione non solo in merito alla provenienza, ma anche in merito alla destinazione, precisando che i materiali non pericolosi in questione devono essere “destinati alle normali pratiche agricole e zootecniche o utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana”.