L’art. 20, L. n. 241/1990, che regolamenta l’istituto del c.d. silenzio-assenso nell’ambito dei procedimenti ad istanza di parte, ha sancito – per quanto riguarda la materia ambientale – non prevede l’applicabilità dell’istituto del silenzio-assenso (v. comma 4).

In base a tale norma, infatti “1. … nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell’amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, … 4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l’ambiente, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza, l’immigrazione, l’asilo e la cittadinanza, la salute e la pubblica incolumità, oltre ai casi in cui la normativa comunitaria impone l’adozione di provvedimenti amministrativi formali, ed ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell’amministrazione come rigetto dell’istanza. …”.

Tuttavia, a tale principio vi sono delle eccezioni individuate per legge.

Innanzitutto, per quanto specificamente riguarda la disciplina in tema di AIA, in assenza della comunicazione da parte dell’Autorità competente da trasmettersi al gestore entro 60 giorni dalla richiesta di modifica presentata, il gestore stesso potrà procedere con la modifica progettata (art. 29-nonies, D.L.vo n. 152/2006).

Per quanto riguarda l’AUA, similmente, l’art. 6, D.P.R. n. 59/2013, il gestore potrà realizzare le modifiche progettate trascorsi 60 giorni dalla propria comunicazione ed in mancanza di risposta dell’Autorità competente.