Alla luce della spinta europea alla valorizzazione dei sottoprodotti dell’industria agro-alimentare, ed in considerazione della possibilità giuridica concessa dalla stessa nozione di sottoprodotto (a livello europeo e nazionale), è corretto ritenere che un prodotto alimentare, quando non conforme ai requisiti qualitativi definiti dall’Azienda, può essere considerato sottoprodotto ai sensi dell’art. 184-bis D.L.vo 152/06, sia nel caso in cui sia sfuso che nel caso in cui sia confezionato. L’attività di sconfezionamento, infatti, non costituisce un’operazione di “trattamento”, che potrebbe mettere in discussione il rispetto dei requisiti del concetto di sottoprodotto.