Si ritiene possibile esportare rifiuti verso impianti che effettuano operazioni intermedie di recupero/smaltimento (R12-R13), eecondo quanto emerge dal Reg. (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2016 che contiene la disciplina sulle spedizioni transfrontaliere di rifiuti, a patto che a tali operazioni segua la loro successiva destinazione ad un impianto che effettua il loro recupero/smaltimento effettivo.