Un’azienda iscritta in categoria 2-bis all’Albo Gestori Ambientali (“produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”) può trasportare amianto al di sotto dei 30 kg/g a condizione che si tratti di un rifiuto prodotto dall’azienda stessa e che la medesima sia iscritta in categoria 10 dell’Albo (bonifica dei beni contenenti amianto) per le attività di rimozione dell’amianto.