In termini generali il D.M. 3 giugno 2014, n. 120 (recante la disciplina dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali), la modulistica predisposta per l’iscrizione e le pertinenti Delibere del Comitato Nazionale conducono a ritenere che uno dei presupposti essenziali dell’iscrizione per le attività di trasporto sia costituito dalla preventiva dimostrazione della piena ed esclusiva disponibilità dei veicoli. In proposito l’art. 15, comma 3, del citato D.M. dispone che:

le imprese e gli enti che intendono effettuare attività di raccolta e trasporto di rifiuti su strada corredano la domanda di iscrizione con la seguente, ulteriore, documentazione:

  1. a) attestazione, redatta dal responsabile tecnico dell’impresa o dell’ente, dell’idoneità dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare;
  2. b) copia conforme all’originale della carta di circolazione dei veicoli. Nel caso di intestatario della carta di circolazione diverso dal richiedente l’iscrizione, deve essere presentata la documentazione, prevista dalla vigente normativa in materia di autotrasporto, che attesti la piena ed esclusiva disponibilità dei veicoli”.

Pertanto un’impresa iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali può operare esclusivamente con veicoli (motrici e rimorchi nel caso di specie) dei quali possa dimostrare la piena ed esclusiva disponibilità e che siano stati preventivamente valutati come idonei a trasportare i rifiuti per i quali è stata richiesta l’iscrizione.

Per questo insieme di ragioni, l’impresa è vincolata ad utilizzare unicamente i veicoli che, all’atto dell’iscrizione o in fase successiva, siano stati associati alla medesima e, nel caso in cui intendesse operare con veicoli precedentemente elencati nel provvedimento di iscrizione di un’altra impresa, dovrà provvedere in primo luogo ad acquisirne la piena ed esclusiva disponibilità, ed in secondo luogo a richiedere l’integrazione della propria iscrizione mediante l’inclusione di tali veicoli nel titolo abilitativo del quale dispone. In nessun modo, quindi, il medesimo veicolo potrà essere presente nel provvedimento d’iscrizione di due diverse imprese.

Proprio in ragione della necessità di individuare correttamente il soggetto che effettua il trasporto e le relative responsabilità ad esso ascrivibili e nel silenzio della legge, si ritiene che il trasporto di rifiuti non possa essere svolto utilizzando due mezzi riconducibili a due Società diverse, sebbene entrambe in possesso di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali.