In base all’art. 258 del D.Lgs. 152/2006, nella sua formulazione attualmente vigente, in caso di trasporto di rifiuti pericolosi senza FIR si applica la pena di cui all’art. 483 cod.pen (reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico).

Tuttavia, dal momento in cui sarà pienamente operativo il SISTRI, si applicherà la formulazione dell’art. 258 come modificata dal D.Lgs. 205/2010, la quale prevede che si applichi la pena di cui all’art. 483 cod. pen. soltanto in caso di utilizzo di certificato falso durante il trasporto.

In caso di assenza del FIR o di dati incompleti o inesatti si applicherà, invece, la sanzione amministrativa pecuniaria.