L’attività di trasporto sul medesimo mezzo di rifiuti aventi codici CER diversi costituisce certamente una prassi diffusa e ammessa, sebbene non puntualmente disciplinata a livello normativo.

Si noti, a tal proposito, che gli stessi provvedimenti di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali vietano esclusivamente il trasporto congiunto di tipologie di rifiuti suscettibili di reagire pericolosamente tra loro. A ciò si aggiunga relativamente alla documentazione che deve accompagnare il trasporto, che il FIR di cui all’art. 193, D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152 (norma di riferimento per quanto concerne il trasporto di rifiuti) è generalmente concepito per documentare il trasporto di un’unica tipologia di rifiuto da un unico produttore ad un unico destinatario, per cui il trasportatore è tenuto ad utilizzare tanti formulari quante sono le tipologie di rifiuti trasportate. Il medesimo ragionamento può peraltro essere esteso al caso del SISTRI.

Alla luce di ciò si ritiene necessario seguire le seguenti indicazioni:

– il trasporto deve essere accompagnato da tante distinte schede SISTRI quanti sono i codici CER e gli stati fisici dei rifiuti;
– occorre attenersi puntualmente alle prescrizioni contenute nel provvedimento di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali in merito al trasporto contemporaneo sullo stesso veicolo di rifiuti diversi;
– il trasporto congiunto non può riguardare rifiuti suscettibili di reagire pericolosamente fra loro, dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o comunque pericolosi;
– il trasporto deve comunque essere eseguito in modo tale da evitare tassativamente qualsiasi indebita miscelazione dei rifiuti che ne sono oggetto (anche qualora classificati con il medesimo codice CER).

Lo scarico dei rifiuti, una volta che il mezzo ha raggiunto l’impianto di destino finale, dovrà avvenire anche in questo caso in modo da evitare indebite miscelazioni e conformemente alle eventuali prescrizioni contenute nell’autorizzazione rilasciata per l’impianto stesso.