Per esigenze di controllo e tracciabilità il trasportatore può fare denuncia di smarrimento alla Polizia/Carabinieri e allegare al registro copia della stessa più le fotocopie del FIR della I, III e IV copia.

In analogia con l’art. 188, c. 3, lett. b), che disciplina il caso in cui il produttore non abbia ricevuto la IV copia, il trasportatore, in via cautelativa, può anche fare apposita comunicazione alla Provincia, segnalando l’accaduto e di aver effettuato la denuncia di smarrimento, pur se non espressamente previsto dalla legge.