Ai sensi dell’art. 190, comma 3, D.L.vo n. 152/2006 (versione attualmente vigente), i registri di carico e scarico “sono tenuti presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti, nonché presso la sede delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto, nonché presso la sede dei commercianti e degli intermediari”, e sono vidimati presso le Camere di Commercio territorialmente competenti (comma 6).

Nel caso in cui il registro di carico e scarico ai sensi del succitato art. 190, D.L.vo n. 152/2006 sia stato vidimato presso la Camera di Commercio della Provincia ove l’Azienda ha la propria sede legale e non sia ancora stato destinato all’uso presso una specifica unità locale aziendale (mediante l’indicazione per iscritto, nel frontespizio del registro, del relativo indirizzo), è certamente possibile utilizzarlo per una delle unità locali dell’Azienda.

Il principio della competenza territoriale in materia di vidimazione, che dovrebbe essere condiviso dalle singole Camere di Commercio, è infatti quello secondo il quale il registro di carico e scarico può indifferentemente essere vidimato o presso la Camera di Commercio competente in relazione alla sede legale, oppure presso quella competente con riferimento alla singola unità locale aziendale.