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AIA: in caso di modifica sostanziale, il silenzio della P.A. vale come assenso?

Categoria: AIA
Autorità: TAR Piemonte, Sez. II
Data: 20/09/2022
n. 736

In tema di autorizzazione integrata ambientale, l’art. 29 nonies, comma 1, del D.L.vo 152/2006 non introduce alcun meccanismo di silenzio assenso, ma prevede soltanto che, in caso di modifiche ritenute sostanziali dall’amministrazione, questa ne dia notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di variazione ricevuta, ai fini dei previsti adempimenti di legge; decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate. La norma, pertanto, contempla la mera facoltà per il richiedente di procedere con le variazioni progettate, senza però prevedere alcuna perentorietà del termine concesso all’amministrazione, e senza stabilire in termini inequivoci che decorso detto termine l’autorizzazione richiesta debba intendersi resa.

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Leggi la sentenza

FATTO e DIRITTO   1. (omissis) è titolare, in Comune di Molino dei Torti, Località Cascina Cinquini Nuova, di una discarica per rifiuti speciali non pericolosi, che gestisce in forza dei provvedimenti autorizzativi rilasciati dalla Provincia di Alessandria, tra cui, per ultima, l’Autorizzazione Integrata Ambientale n. 189/2015 (AIA).   2. Intendendo ampliare il novero dei rifiuti da conferire nella nuova vasca di discarica – “lotto C” – in adiacenza al lato est della vasca in coltivazione, Irweg presentava alla Provincia di Alessandria, in data 4.08.2020, istanza di variante non sostanziale per l’abbancamento di rifiuti con codice EER 19 03 05…
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