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Punti di misurazione e punti di campionamento: quale distinzione?

Categoria: Acqua
Autorità: Consiglio di Stato Sez. V
Data: 21/01/2021
n. 652

In caso di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, ove provenienti da un’attività soggetta ad AIA, la disposizione della prima parte del comma 5 dell’art. 108 del D. Lgs. n. 152/2006, relativa ad un punto di “misurazione” e non di “campionamento”, sta a significare che negli impianti più complessi l’AIA può stabilire punti di prelievo aggiuntivi, diversi da quello finale a fini fiscali, nel senso che servono esclusivamente ad un migliore controllo tecnico dell’impianto. Pertanto, la previsione contenuta nel provvedimento di AIA di punti di campionamento a fini fiscali ulteriori rispetto a quello posto in uscita dall’impianto individualmente considerato, debba ritenersi in generale contraria alla normativa.

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Leggi la sentenza

1.La ricorrente appellante gestisce uno stabilimento siderurgico di sua proprietà, che si trova ad Aosta in via Paravera 16 e, per quanto interessa, opera in base ad un’autorizzazione integrata ambientale - AIA, rilasciata in un primo tempo con provvedimento regionale 26 ottobre 2007 n. 4446; di quest’autorizzazione ha poi chiesto il rinnovo, accordatole con il provvedimento 28 dicembre 2012 n. 6011 di cui meglio in epigrafe (doc. 7 in primo grado della ricorrente appellante, AIA rinnovata).   2. Fra le prescrizioni contenute nel citato provvedimento di rinnovo, rileva ai fini di causa quella contenuta al §3 lettera b) punto b.1)…
La sentenza completa è disponibile su Membership TuttoAmbiente

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