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Reato di scarico di acque reflue industriali, la natura permanente dev’essere provata

Categoria: Acqua
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 28/04/2020
n. 13089

Il reato di scarico di acque reflue industriali, di cui all'art.137, comma 5, D.L.vo. 152/2006, non può essere ritenuto di natura permanente, a meno che non si provi in concreto che si tratta di scarico continuo, e cioè che l'alterazione dell'accettabilità ecologica del corpo recettore si sia protratta nel tempo senza soluzione di continuità per effetto della persistente volontà del titolare dello scarico. (Nel caso di specie la Cassazione ha ritenuto che non vi sia stato alcun accertamento in ordine alla protrazione nel tempo della attività di scarico non autorizzata; ciò ha imposto un nuovo esame allo scopo di accertare sia l'entità del pregiudizio o del pericolo provocato dalla condotta, sia la eventuale reiterazione della stessa, onde verificare la sussistenza dei presupposti per l'eventuale riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 bis cod. pen.).  

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Leggi la sentenza

  Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 26 febbraio 2019 la Corte d'appello di Palermo, provvedendo sulla impugnazione proposta dal pubblico ministero nei confronti della sentenza del 11 settembre 2017, del Tribunale di Sciacca, con cui A. R. era stato assolto dai reati a lui ascritti, ne ha affermato la responsabilità in relazione al reato di cui agli artt. 137, commi 1 et 5, d.lgs. 152/2006, di cui al capo a) della rubrica (contestatogli per avere, quale amministratore della S.r.l. R. A. Conserve Alimentari, realizzato uno scarico di reflui non depurati provenienti dalla attività ittico conserviera di tale impresa,…
La sentenza completa è disponibile su Membership TuttoAmbiente

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