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Scarico di acque reflue e superamento dei limiti: quando reato e quando illecito amministrativo?

Categoria: Acqua
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 04/06/2019
n. 24797

Con riferimento allo scarico di acque reflue industriali, il superamento dei limiti fissati dalla tabella 3 integra reato, a norma dell'art. 137 D.Lvo n. 152 del 2006, solo ove tale superamento riguardi le sostanze indicate nella tabella 5 dell'allegato 5 alla parte terza del predetto decreto. Pertanto, identiche condotte di superamento dei limiti relative ad altre sostanze non costituiscono più reato e rientrano nell'ipotesi di cui all'art. 133, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, il quale, salvo che il fatto costituisca reato, punisce con la sanzione amministrativa lo scarico di materie estranee alla tabella 5, indicata all’art. 137 D.Lvo n. 152 del 2006.

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Leggi la sentenza

Ritenuto in fatto   1.Con ordinanza emessa in data 6 settembre 2018, il Tribunale di Messina, pronunciando in sede di riesame avverso il provvedimento di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina con riferimento all'impianto di depurazione del Comune di S., ha confermato lo stesso in relazione ai reati di cui agli artt. 323, 328 primo comma, e 54 e 1161 cod. nav., ma lo ha annullato con riferimento alla fattispecie di cui all'art. 137, comma 6, d.lgs. n. 152 del 2006, per condotte fino al 2018.   A fondamento della decisione in ordine…
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