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Reato di scarico non autorizzato: quali circostanze attenuanti possono invocarsi?

Categoria: Acqua
Autorità: Cass. Pen. sez.
Data: 04/04/2019
n. 14762

Al reato di scarico di acque reflue industriali senza autorizzazione non è applicabile la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., perché la stessa è incompatibile con la natura contravvenzionale e di pericolo della fattispecie di cui all'art. 137 D.Lgs. n. 152 del 2006. Non trova applicazione nemmeno la diminuente di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. in caso di successivo rilascio dell'autorizzazione, in quanto il conseguimento del titolo abilitativo non comporta di per sé l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze del reato ambientale, avendo solo l'effetto di rendere lecita la condotta successiva.  

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Leggi la sentenza

Ritenuto in fatto e considerato in diritto   1.La sig.ra C. M. ricorre per l'annullamento della sentenza in epigrafe indicata che l'ha condanna alla pena di 800,00 euro di ammenda per il reato di cui all'art. 137, d.lgs. n. 152 del 2006, a lei ascritto per aver effettuato lo scarico delle acque reflue industriali originate dall'attività di officina meccanica e autolavaggio veicoli (nel caso di specie, autoarticolati) in costanza di autorizzazione scaduta (fatto contestato come commesso in Fondi il 09/12/2011).   1.1.Con il primo motivo, deducendo la mancanza di prova della natura industriale dei reflui, eccepisce, ai sensi dell'art. 606,…
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