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Quante procedure sono necessarie per autorizzare un impianto di telecomunicazione?

Categoria: Elettrosmog
Autorità: Consiglio di Stato, Sez. VI
Data: 28/03/2023
n. 3201

Sebbene le esigenze di semplificazione procedurale -particolarmente avvertite nella materia delle telecomunicazioni- abbiano giustificato la previsione di un procedimento unico, deputato all’installazione delle infrastrutture per impianti radioelettrici, nell’ambito del quale devono confluire anche le valutazioni edilizie senza che debba essere attivato un secondo autonomo procedimento edilizio, non sembra possa impedirsi la presentazione distinta di due istanze, una tesa (sul piano edilizio, urbanistico, ambientale e paesaggistico) ad ottenere l’autorizzazione alla realizzazione della sola infrastruttura, l’altra volta (in particolare, sul piano della tutela ambientale e della salute) a conseguire l’autorizzazione all’installazione dell’impianto di telecomunicazione ai fini del suo esercizio. Le esigenze di semplificazione procedurale tendono, infatti, a tutelare la posizione dell’operatore economico, evitando una moltiplicazione di procedimenti funzionali al conseguimento del medesimo risultato pratico, dato dall’esercizio di un impianto di telecomunicazione attraverso la realizzazione di una nuova infrastruttura portante. Qualora, invece, l’interesse imprenditoriale sia limitato alla previa realizzazione della sola infrastruttura, anche in ragione della tipologia di attività economica svolta dall’istante - circoscritta alla realizzazione di tali opere, da concedere successivamente in godimento ad altri operatori esercenti il servizio di telecomunicazione – non sembra possa precludersi la presentazione di un’istanza autorizzatoria riferita alla sola opera programmata. Ciò, da un lato, risponde ad un interesse meritevole di tutela dell’istante, di ottenere un titolo coerente con l’attività di impresa effettivamente svolta, dall’altro, non comporta alcun pregiudizio per l’interesse pubblico, occorrendo, comunque, valutarsi, nell’ambito di un successivo e tipico procedimento dall’uopo da avviare, anche i presupposti di assentibilità dell’impianto ai fini del suo esercizio.

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Leggi la sentenza

FATTO e DIRITTO 1. Ricorrendo dinnanzi a questo Consiglio i Sig.ri (XXX) proprietari di immobili e terreni (edificabili) situati nella frazione di Sylvenoire, nel Comune di Aymavilles, appellano la sentenza n. 11 del 2019, con cui il Tar Valle d’Aosta ha rigettato il ricorso di primo grado, proposto dagli odierni appellanti, diretto ad ottenere l’annullamento del provvedimento del 12.3.2018 (e degli atti connessi) con cui lo sportello Unico degli Enti Locali della Valle d’Aosta (SUEL) ha autorizzato la società XXX a realizzare una struttura per radio telecomunicazioni su un terreno di proprietà comunale situato all’interno del Parco Nazionale Gran Paradiso.…
La sentenza completa è disponibile su Membership TuttoAmbiente

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