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Gestione illecita di rifiuti dell’appaltatore: quali responsabilità per il committente?

Categoria: Responsabilità ambientali
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 13/01/2020
n. 847

Nell'ambito di un contratto di appalto per la realizzazione di un'opera, qualora l'appaltatore realizzi il reato di cui all'art. 256, comma 3 del D.L.vo n. 152/2006, il committente è (in assenza di una fonte legale o contrattuale che preveda espressamente un dovere del committente di garantire il rispetto della norma in materia rifiuti da parte di colui che materialmente li origina, ossia l’appaltatore) personalmente responsabile solo nel caso in cui abbia concorso, a vario titolo, nell'illecita gestione dei rifiuti.  

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Ritenuto in fatto 1.Con ordinanza 11.07.2019, il tribunale del riesame di Salerno rigettava l'appello cautelare proposto nell'interesse degli indagati L. e S., avverso il provvedimento dei GIP/tribunale di Salerno 3.04.2019 che aveva rigettato la richiesta di revoca del sequestro preventivo disposto dal medesimo GIP in data 16.02.2018, avente ad oggetto una superficie di terreno di c.ca 3500 mq. di proprietà del L.. Giova precisare, per migliore intelligibilità dell'impugnazione, che i due ricorrenti risultano indagati per il reato di realizzazione di discarica abusiva, nelle rispettive qualità indicate nell'imputazione cautelare, reato commesso mediante tombamento sul suolo di rifiuti pari a c.ca 1000/1200…
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