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Delega di funzioni: l'obbligo di vigilanza del delegante sul delegato

Categoria: Responsabilità ambientali
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 31/07/2023
n. 33372

Nell’ambito della delega di funzioni in materia ambientale, con riguardo all’obbligo di vigilanza da parte del delegante sul delegato, pur non essendo imposto il controllo “momento per momento” delle modalità di svolgimento delle funzioni trasferite, è richiesto quanto meno di verificare la correttezza della complessiva gestione del rischio da parte del delegato; da ciò deriva che qualora il delegante abbia contezza dell’inadeguato esercizio della delega e non intervenga, lo stesso rispetto dei reati commesso dal delegato ai sensi dell’art. 40, secondo comma, c.p. (Nel caso di specie, gli imputati, membri del consiglio di amministrazione, sono stati ritenuti, quali deleganti, responsabili in concorso con il delegato per non aver vigilato in ordine al corretto svolgimento degli adempimenti conferiti in materia ambientale).  

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RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Cuneo, in composizione monocratica, all'esito di giudizio ordinario, con sentenza del 21/2/2019, aveva assolto per non aver commesso il fatto gli odierni ricorrenti F.A. e F.E., dal reato di cui agli artt. 110, 40 co.2, cod. pen., 256, co. 4, D.Ivo 152/2006 (concorso o omesso impedimento di inosservanza delle prescrizioni autorizzative) perché E.F. quale Presidente del C.d.A., A.F.(unitamente a F.M. per il quale si è proceduto separatamente) quali componenti del Consiglio di Amministrazione della E.E. S.r.l., (il M. delegato in materia di "antinquinamento, rifiuti"), ditta avente ad oggetto, raccolta, trasporto recupero e commercio…
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