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Mancanza di prescrizione per estinzione delle contravvenzioni non è causa di improcedibilità dell’azione penale

Categoria: Responsabilità ambientali
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 09/01/2024
n. 685

L’omessa indicazione all'indagato, da parte dell'organo di vigilanza o della polizia giudiziaria, ai sensi degli artt. 318-bis e ss. del D.L.vo 152/2006, delle prescrizioni la cui ottemperanza è necessaria per l'estinzione delle contravvenzioni, non è causa di improcedibilità dell'azione penale. L'obbligatorietà della speciale procedura in esame non può, del resto, essere dedotta neppure dall'uso dell'indicativo utilizzato dal legislatore nella disposizione di cui all'art. 318-ter d.lgs. 152/06 ("... impartisce al contravventore un'apposita prescrizione asseverata tecnicamente ... "), poiché si tratta di una mera scelta di stile espositivo, atteso che, nei casi concreti, si possono verificare situazioni analoghe a quelle già esaminate nella disciplina della prevenzione degli infortuni sul lavoro, come nel caso in cui l'organo di vigilanza decida di non impartire alcuna prescrizione, perché non vi è alcunché da regolarizzare o perché la regolarizzazione è già avvenuta ed è congrua.

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Leggi la sentenza

RITENUTO IN FATTO Con sentenza del 13 marzo 2023, il Tribunale di Perugia dichiarava M.J. colpevole del reato di trasporto abusivo di rifiuti (art. 256, co. 1, lett. a) d. Igs. n. 152 del 2006), contestato come commesso in data 15.10.2021, irro- gando al medesimo la pena di 2000 euro di ammenda, con confisca ex art. 259, co. 2, d. Igs. citato, del mezzo in sequestro, ferma restando l'eventuale distruzione del medesimo e cancellazione dal PRA in caso di mancanza di valore ai fini di vendita. Avverso la sentenza impugnata nel presente procedimento, il predetto ha proposto ricorso per cassazione,…
La sentenza completa è disponibile su Membership TuttoAmbiente

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