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Non va confusa la licenza comunale per raccolta e trasporto rifiuti in forma ambulante con quella prevista dall’art. 256, c. 1, del TUA.

Categoria: Rifiuti
Autorità: Trib. pen. di Chieti
Data: 30/05/2013
n. 00000

L'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti, in forma ambulante, può essere legittimamente esercitata solo previo conseguimento di specifica autorizzazione comunale e limitatamente ai rifiuti compresi nell'attività autorizzata (nella specie, vendita di prodotti appartenenti al settore non alimentare).Tale autorizzazione, che consente al titolare della licenza di raccogliere e trasportare rifiuti che formano oggetto del suo commercio, non può essere confusa con quella prevista, a fini ambientali, dalle norme richiamate dall'art. 256, c. 1 del TUA.

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