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Gestione di rifiuti non autorizzata e natura permanente del reato

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 23/02/2024
n. 8050

In tema di rifiuti, sussiste la condotta di «stoccaggio» in assenza di autorizzazione, e in particolare di un «deposito preliminare» (art. 256, c.1) realizzato in vista di successive operazioni di smaltimento, ma mancante dei requisiti previsti per essere considerato un deposito temporaneo lecito. Dalla qualificazione giuridica della condotta in termini di stoccaggio deriverebbe, quanto al profilo della prescrizione del reato che, essendo lo stoccaggio di rifiuti un «reato avente natura permanente», la sua consumazione «termina con la rimozione della situazione di fatto abusiva», ossia con la cessazione volontaria della condotta (ovvero, con quella imposta dal «sequestro» del bene, circostanza non verificatasi nel caso di specie, ovvero ancora dalla sentenza di primo grado).

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Leggi la sentenza

Ritenuto in fatto Con sentenza in data 04/05/2023, il Tribunale di Frosinone condannava W. B. alla pena di euro 5.000 di ammenda in relazione alla contravvenzione di cui all’articolo 256, comma 1, lettera a), d. Lgs. 152/2006, per avere – in qualità di legale rappresentante della ditta individuale omonima – effettuato in assenza di autorizzazione una attività illecita di stoccaggio e smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi in Castro dei Volsci, loc. Montenero, e in particolare di oltre 15.000 taniche in plastica già contenenti soluzione fisiologica utilizzata per la dialisi. Reato accertato in data 4 novembre 2019. Avverso tale sentenza…
La sentenza completa è disponibile su Membership TuttoAmbiente

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