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RT risponde di gestione illecita rifiuti al pari del legale rappresentante

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 18/04/2024
n. 16191

L'articolo 12 del d.m. 3 giugno 2014, n. 120 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (Regolamento relativo all'istituzione dell'Albo dei gestori ambientali), a norma del quale il responsabile tecnico di una impresa deve porre in essere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell'impresa nel rispetto della normativa vigente e di vigilare sulla corretta applicazione della stessa, nonché svolgere tali compiti in maniera effettiva e continuativa, costituisce in capo al medesimo una vera e propria «posizione di garanzia» relativa al rispetto della normativa in materia di gestione dei rifiuti di cui al d. Igs. 152/2006, con la conseguente responsabilità per gli illeciti connessi alla violazione di tale normativa.

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Leggi la sentenza

RITENUTO IN FATTO Con ordinanza del 12/09/2023, il Tribunale della libertà di Catanzaro rigettava l'appello proposto dall'indagato avverso il rigetto della richiesta di revoca della misura interdittiva del divieto di esercizio dell'attività di impresa nel settore ambientale per un periodo di mesi 12, applicata in data 25/05/2023 dal GIP di Catanzaro in riferimento all'articolo 452-quaterdecies cod. pen.. Avverso il provvedimento ricorre G. R.. Lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento agli articoli 273, 274 e 192 cod. proc. pen., nonché omessa valutazione delle argomentazioni difensive. Il ricorrente sostiene che, nell'ambito della autonoma valutazione, cui è tenuto il…
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