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Deposito incontrollato: cosa si intende per “impresa”?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 12/10/2018
n. 46211

In tema di gestione non autorizzata di rifiuti, il reato di deposito incontrollato di rifiuti, previsto dall'art. 256, comma secondo, del D.L.vo 152/2006, è configurabile anche in caso di attività occasionale commessa non soltanto dai titolari di imprese e responsabili di enti che effettuano una delle attività indicate al comma primo del medesimo art. 256 (raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione), ma anche da qualsiasi impresa avente le caratteristiche di cui all'art. 2082 cod. civ., o di ente, con personalità giuridica o operante di fatto. Inoltre, i titolari e i responsabili di enti ed imprese rispondono del reato di abbandono incontrollato non solo a titolo commissivo, ma anche per l’omessa vigilanza sull'operato dei dipendenti che abbiano posto in essere la condotta di abbandono. Infine, sono indici rivelatori del fatto che il soggetto operi nell’esercizio dell’attività richiesta dalla norma, e non come privato cittadino (nel qual caso l’abbandono è vietato e sanzionato ai sensi dell’art. 192 del medesimo decreto), l'utilizzo di mezzi e modalità che eccedono quelli normalmente nella disponibilità del privato nonché la natura e la provenienza dei materiali dismessi.

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Leggi la sentenza

Ritenuto in fatto   1.Con sentenza del 26.09.2017 il Tribunale di Lanusei, per quanto qui rileva, ha condannato M. P.P. e M. G. alla pena di euro 1.734,00 di ammenda, pena sospesa, in ordine al reato di cui agli artt. 110 c.p. e 256, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006 perché, in concorso tra loro, il M. in qualità di direttore dell'albergo "O. B. R." e il M. in qualità di dipendente del medesimo albergo, effettuavano un'attività di trasporto e smaltimento di rifiuti urbani e speciali non pericolosi in mancanza delle prescritte autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni; in particolare, il M. dopo…
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