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Quali sono le sanzioni per la combustione illecita di residui vegetali?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen., Sez. III
Data: 02/08/2017
n. 38658

In materia di smaltimento, l’art. 182, comma 6-bis, del D. L.vo 152/2006 esclude dalla gestione dei rifiuti l’attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere, non superiori a tre metri steri per ettaro, di determinati materiali vegetali (indicati dall’art. 185, comma 1, lettera f), purché effettuata nel luogo di produzione. A queste condizioni si aggiunge che i materiali devono essere destinati al reimpiego come sostanze concimanti o ammendanti. Tra i materiali vegetali indicati rientrano, tra l’altro, la paglia, gli sfalci e le potature, purché provenienti da aree verdi (giardini, parchi), o da attività agricole e agro-industriali, e sempre che siano destinati alle normali pratiche agricole e zootecniche, o comunque utilizzati in agricoltura, silvicoltura o nella produzione di energia, anche al di fuori del luogo di produzione, mediante processi non rischiosi per l’ambiente e la salute umana. Nel momento in cui tutti questi requisiti sono soddisfatti, le attività di raggruppamento e abbruciamento non rientrano tra le attività di gestione dei rifiuti, non costituendo smaltimento, e non integrano alcun illecito. In materia di combustione illecita di rifiuti, l’art. 256-bis del D. L.vo 152/2006 prevede che chi appicca il fuoco a rifiuti abbandonati o depositati in maniera incontrollata, se si tratta di rifiuti urbani costituiti da rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, è punito con le sanzioni amministrative previste per l’abbandono di rifiuti (art. 255), mentre esclude dall’applicazione della disciplina della combustione illecita il materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato, rispetto alla quale restano applicabili le sanzioni di cui all'art. 256.

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Leggi la sentenza

RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 2/12/2016 ha parzialmente riformato la decisione emessa, in data 11/6/2015, dal Tribunale di quella città, assolvendo l'imputato S.P. dalla contravvenzione di cui all'art. 734 cod. pen. e rideterminando la pena per i residui reati di cui agli artt. 6, lett. d), n. 1 legge 210\08 e 674 cod. pen., contestatigli perché, quale amministratore della "P.V. s.r.l.", affittuaria di un fondo rustico, smaltiva direttamente, tramite combustione e senza titolo abilitativo, vegetali derivanti da sfalci, potature e ripuliture dentro uno scavo, di circa 15 metri quadrati e profondo circa…
La sentenza completa è disponibile su Membership TuttoAmbiente

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