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Reato di disturbo del riposo delle persone: anche un condomino può chiedere i danni

Categoria: Rumore
Autorità: Cassazione Penale Sez. III
Data: 12/05/2021
n. 18377

In caso di reato di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone ex art. 659 cp, la rilevanza penale della condotta richiede l'incidenza sulla tranquillità pubblica, sicché i rumori devono avere una tale diffusività che il disturbo sia potenzialmente idoneo ad essere risentito da un numero indeterminato di persone, pur se poi concretamente solo un soggetto se ne possa lamentare e chiedere i danni. Pertanto, risulta legittima la liquidazione del danno in via equitativa a favore di un condomino, in ragione della durata delle emissioni e del disturbo arrecato in termini di alterazione del ritmo sonno–veglia, della vita familiare e delle ordinarie occupazioni seriali.

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Leggi la sentenza

Ritenuto in fatto e considerato in diritto   1. Con sentenza del 7 gennaio 2020 la Corte di appello di (omissis), accogliendo l’appello della costituita parte civile (omissis), riformava la sentenza del 24 ottobre 2017 del tribunale di (omissis), con la quale (omissis) era stata assolta “perché il fatto non è previsto dalla legge come reato” in relazione alla contravvenzione ex art. 659 cod. pen., affermandone la responsabilità ai soli effetti civili e condannandola al risarcimento del danno in favore di (omissis).   2. Avverso la pronuncia della suindicata Corte di appello propone ricorso per cassazione (omissis), mediante il proprio…
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