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Quando uno stabilimento è soggetto alla Normativa Seveso?

Categoria: Sostanze pericolose
Autorità: TAR Marche Sez. I
Data: 23/06/2021
n. 498

Per determinare se uno stabilimento è soggetto alla c.d. Normativa “Seveso”, occorre valutare la presenza reale di sostanze pericolose, la presenza prevista di sostanze pericolose e la presenza di sostanze pericolose che è ragionevole prevedere che possano essere generate nel caso di perdita del controllo dei processi. Se è evidente che per presenza ‘reale’ deve intendersi il quantitativo di sostanze pericolose che, in ogni momento, concretamente insiste all’interno dello stabilimento, meno chiaro è il concetto di presenza ‘prevista’, soprattutto in quei casi in cui non sia possibile procedere ad un’esatta stima preventiva delle quantità di sostanze pericolose potenzialmente presenti nello stabilimento. In questi casi – non potendosi prevedere con certezza che nello stabilimento saranno presenti sostanze pericolose in quantità superiori alle soglie indicate nell’Allegato I al Dlgs. 105/2015 – è ragionevole ritenere che gravi in capo al gestore dell’impianto l’onere di monitorare costantemente il quantitativo di sostanze pericolose presenti nello stabilimento e di mantenere tale quantitativo al di sotto delle soglie predette.

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Leggi la sentenza

Ritenuto in fatto   1. La società (omissis) S.r.l. (nel prosieguo anche solo “ditta (omissis)”) espone quanto segue.   1.1. Da oltre 40 anni essa ricorrente gestisce in (omissis), (omissis), un impianto di trattamento di rifiuti liquidi, pericolosi e non pericolosi, attualmente assistito dall’autorizzazione integrata ambientale n. 534 del 5 settembre 2012, rilasciata dalla Provincia di (omissis) e in seguito più volte aggiornata. In base alla predetta autorizzazione, la ditta (omissis) può stoccare (operazione D15) fino a 800 tonnellate di rifiuti pericolosi identificati con vari codici EER e può trattare (operazioni D8-D9) fino a 200 t/g dei medesimi rifiuti. Durante…
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