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Quando un impianto di depurazione non deve sottoporsi a VIA?

Categoria: Vas e Via
Autorità: TAR Campania (SA) Sez. II
Data: 18/05/2021
n. 1244

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, comma 1, lett. g, e 6, comma 6, lett. b, d.lgs. n. 152/2006, l’implementazione di attività depurative non debbono sottoporsi a VIA quando non comportano alcuna modifica strutturale dell’impianto di depurazione esistente. Al più, le modifiche funzionali e operative dell’insediamento, non impingendo nei profili localizzativi e strutturali dello stesso, potrebbero formare oggetto di valutazione in sede di autorizzazione integrata ambientale (AIA).

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Leggi la sentenza

Premesso che: - con l’atto in epigrafe, la (omissis) impugnava, chiedendone l’annullamento, previa sospensione: -- il decreto n. 22 del 26 gennaio 2021, col quale il Dirigente della Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali – UOD Staff Tecnico-Amministrativo Valutazioni Ambientali della Regione Campania aveva disposto di assoggettare a valutazione di impatto ambientale (VIA) il “Progetto di avvio dell'attività di smaltimento rifiuti speciali non pericolosi con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno nel Comune di (omissis)”, presentato con istanza del 16 ottobre 2020, prot. n. 485645; -- il verbale della Commissione regionale VIA-VAS-VI n.…
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