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L. 22 Aprile 2021, n. 53

Legge di delegazione europea 2019-2020, novità per plastica ed energia

Gazzetta ufficiale: Serie Generale n.97 del 23-04-2021

Entrerà in vigore l’8 maggio 2021 la Legge 22 aprile 2021, n. 53 (Legge di delegazione europea 2019-2020), che delega il nostro Governo ad adottare – secondo i termini e le procedure di cui agli artt. 31 e 32 della L. 234/2012 – i decreti legislativi per il recepimento delle Direttive Europee e l’attuazione degli altri atti dell’Unione Europea.

La norma contiene importanti novità in campo ambientale, soprattutto in tema di circular economy, stabilendo i principi e i criteri a cui dovranno necessariamente attenersi i provvedimenti del Governo al momento del recepimento dei suddetti atti.

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La legge si compone di 29 articoli e un allegato. Si segnalano, in particolare:

– L’art. 5 delega il Governo ad adeguare, entro il 30 giugno 2021, la normativa nazionale alle disposizioni europee in tema di promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili di cui alla Direttiva (UE) 2018/2001, la quale ultima stabilisce una serie di misure necessarie a ridurre le emissioni di gas a effetto serra e a rispettare gli impegni dell’Unione nel quadro dell’Accordo di Parigi del 2015 sui cambiamenti climatici.

– L’art. 22 reca, invece, i principi e i criteri direttivi per l’attuazione della Direttiva (UE) 2019/904 sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente. In particolare, la suddetta Direttiva – che dovrà essere recepita dal Governo entro il 3 luglio 2021 – promuove approcci circolari che privilegiano prodotti e sistemi riutilizzabili sostenibili, al fine di ridurre l’incidenza di prodotti in plastica monouso sull’ambiente (e, specialmente, sull’ambiente acquatico) e sulla salute, e promuovere la transizione verso un’economia circolare (anche sulla base del principio di prevenzione in materia di rifiuti di cui alla Direttiva 2008/98/CE).

Inoltre, l’Allegato A alla legge di delegazione europea 2019-2020 fornisce un elenco completo delle Direttive e degli atti dell’Unione che dovranno essere oggetto di attuazione.

In campo ambientale, il Governo dovrà dare attuazione – oltre a quelle sopra menzionate – anche alla Direttiva (UE) 2019/1161 relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada, al fine di diminuire l’inquinamento atmosferico e acustico e sostenere la decarbonizzazione del settore dei trasporti.

 

 

Leggi testo completo legge

*Estratto

 

Art. 5 Principi e criteri direttivi per l’attuazione della direttiva (UE) 2018/2001, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili

1. Nell’esercizio della delega per l’attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all’articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) prevedere, previa intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministero per i beni e le attivita’ culturali e per il turismo, al fine del concreto raggiungimento degli obiettivi indicati nel Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC), una disciplina per l’individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili nel rispetto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualita’ dell’aria e dei corpi idrici, nonche’ delle specifiche competenze dei Ministeri per i beni e le attivita’ culturali e per il turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, privilegiando l’utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, e aree non utilizzabili per altri scopi, compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilita’ delle risorse rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda elettrica, nonche’ tenendo in considerazione la dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della rete stessa.

A tal fine sono osservati, in particolare, i seguenti indirizzi:

1) la disciplina e’ volta a definire criteri per l’individuazione di aree idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili aventi una potenza complessiva almeno pari a quella individuata come necessaria dal PNIEC per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili. A tal fine, la disciplina reca inoltre criteri per la ripartizione fra regioni e province autonome e prevede misure di salvaguardia delle iniziative di sviluppo in corso che risultino coerenti con i criteri di localizzazione degli impianti preesistenti, rispetto a quelli definiti dalla presente lettera;

2) il processo programmatorio di individuazione delle aree idonee e’ effettuato da ciascuna regione o provincia autonoma in attuazione della disciplina di cui al numero 1) entro sei mesi. Nel caso di mancata adozione, e’ prevista l’applicazione dell’articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

b) prevedere che, nell’individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili di cui alla lettera a), siano rispettati i principi della minimizzazione degli impatti sull’ambiente, sul territorio e sul paesaggio, fermo restando il vincolo del raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 e tenendo conto della sostenibilita’ dei costi correlati al raggiungimento di tale obiettivo;

c) individuare procedure abilitative semplificate, proporzionate alla tipologia di interventi e alla loro localizzazione, secondo un principio di sussidiarieta’ verticale, per l’installazione degli impianti nelle aree e nei siti individuati ai sensi delle lettere a) e q), riducendo altresi’ i termini dei procedimenti autorizzativi e per l’assegnazione di incentivi e razionalizzandoli rispetto ai termini dei procedimenti per la connessione alla rete elettrica;

d) individuare procedure abilitative semplificate per gli interventi, diversi dalla mera sostituzione di componenti principali che non e’ sottoposta ad alcuna autorizzazione, di rifacimento totale e parziale, riattivazione, integrale ricostruzione e potenziamento di impianti a fonti rinnovabili gia’ esistenti, razionalizzando altresi’ i termini dei procedimenti autorizzativi e per l’assegnazione di incentivi;

e) riordinare e semplificare la normativa vigente in materia di configurazioni per l’autoconsumo, ivi incluse quelle inerenti ai sistemi efficienti di utenza e allo scambio sul posto, con l’obiettivo di favorire la realizzazione di tutti i sistemi di autoconsumo, anche collettivi, da fonti rinnovabili, con conseguente minore utilizzo della rete elettrica derivante da sistemi di generazione diffusa;

f) prevedere meccanismi per il monitoraggio degli effetti della diffusione dell’autoconsumo, anche ai fini dell’aggiornamento delle modalita’ di imposizione e raccolta delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema, valutando il trasferimento alla fiscalita’ generale degli oneri non direttamente connessi ad obiettivi di sviluppo ambientalmente sostenibile o di contrasto alla poverta’ energetica;

g) prevedere misure volte a favorire e promuovere la progressiva installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili negli edifici esistenti, anche mediante il riordino delle misure vigenti e l’introduzione di meccanismi d’obbligo, fatti salvi i vincoli paesaggistici e i limiti imposti dalla tipologia dell’edificio;

h) individuare misure incentivanti per la promozione delle comunita’ di energia rinnovabile volte a favorire la partecipazione delle comunita’ locali alla realizzazione degli impianti, valorizzando la rete elettrica esistente e massimizzando l’utilizzo locale della relativa produzione energetica, con conseguente minore utilizzo della rete elettrica derivante da sistemi di generazione diffusa, fatta salva l’applicazione degli oneri generali di sistema sull’energia prelevata dalla rete pubblica dai clienti finali e su quella prodotta e condivisa utilizzando la rete di distribuzione esistente. A tal fine, prevedere che agli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle configurazioni di autoconsumo collettivo e nelle comunita’ dell’energia sia garantito un accesso paritario e non discriminatorio a tutti i pertinenti regimi di sostegno di natura normativa o regolatoria, con particolare riguardo ai meccanismi di valorizzazione dell’autoconsumo e ai meccanismi di riconoscimento dei costi evitati per il sistema elettrico che tale autoconsumo comporta, evitando comunque effetti distorsivi sul mercato e prevedendo meccanismi semplificati secondo cui la quota di energia condivisa, in quanto autoconsumata localmente, sia scorporata a priori e non rientri fra le voci oggetto di fornitura da parte dei venditori terzi;

i) prevedere misure per agevolare il massimo utilizzo dell’energia producibile da fonti rinnovabili, anche favorendo la diffusione e l’uso di sistemi di accumulo dell’energia, compresi i veicoli elettrici, anche attraverso uniterautorizzativo semplificato, e le connesse esigenze di ricerca e sviluppo, tenendo conto del principio di neutralita’ tecnologica;

l) incoraggiare la ricerca per la riduzione della quantita’ e della pericolosita’ dei rifiuti prodotti durante il ciclo di produzione dei sistemi di accumulo dell’energia, in particolare attraverso la sostituzione di sostanze nocive e materie prime critiche con altre meno impattanti, per allungare la vita utile in condizione di massimo rendimento dei sistemi di accumulo e per facilitarne il riciclaggio una volta giunti a fine vita;

m) introdurre misure per l’utilizzo energetico di biomasse legnose, nel quadro della gestione forestale sostenibile e della silvicoltura a turno di taglio breve (short rotation forestry), in coerenza con le previsioni europee sull’utilizzo a cascata, in particolare sui principi di sostenibilita’, uso efficiente delle risorse, circolarita’ in tutti i flussi e in ogni fase e sussidiarieta’, e con le esigenze ambientali di cui alla lettera p), considerando anche le opportunita’ derivanti dalle biomasse residuali industriali;

n) favorire lo sviluppo dei biocarburanti ai fini del raggiungimento degli obiettivi delle fonti rinnovabili nel settore dei trasporti, nel rispetto dei criteri di sostenibilita’ di cui all’articolo 29 della direttiva (UE) 2018/2001;

o) prevedere misure di incentivazione per la trasformazione ad uso plurimo di invasi, traverse e dighe esistenti, sia grandi, sia piccole, promuovendone, ove compatibile con gli ecosistemi, con la pianificazione energetica e con gli altri usi, anche l’utilizzo energetico, purche’ siano rispettati gli standard di sicurezza geomorfologica;

p) aggiornare e potenziare i meccanismi di sostegno alle fonti rinnovabili, ivi inclusi gli interventi a favore dello sviluppo tecnologico e industriale, di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, in coerenza con le diverse esigenze di tutela ambientale, con semplificazione della gestione degli impianti di piccola taglia, valorizzando l’energia prodotta da biogas per la trasformazione in biometano o in digestato equiparato ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2016, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2016, e in coordinamento con le disposizioni agevolative per l’autoconsumo, prevedendo la sostituzione di impianti obsoleti e incentivando quelli tecnologicamente avanzati per la riduzione dei gas di scarico e dei particolati inquinanti, promuovendo la realizzazione di impianti fotovoltaici su edifici esistenti, anche al fine della completa rimozione dell’eternit o dell’amianto. Prevedere inoltre che l’aggiornamento e il potenziamento dei meccanismi di incentivazione tengano conto dei seguenti indirizzi: 1) i meccanismi devono promuovere l’accoppiamento delle fonti rinnovabili non programmabili con sistemi di accumulo di energia, in modo da consentire una maggiore programmabilita’ delle fonti; 2) il meccanismo dello scambio sul posto sia soppresso, prevedendo meccanismi di tutela degli investimenti gia’ avviati e introducendo nuovi meccanismi volti a premiare l’autoconsumo istantaneo nonche’ la condivisione dell’energia nell’ambito di configurazioni di autoconsumo multiplo quali l’autoconsumo collettivo e le comunita’ dell’energia;

q) promuovere l’utilizzo delle risorse rinnovabili disponibili in mare, previa identificazione delle aree idonee, e la razionalizzazione dei procedimenti di rilascio delle concessioni demaniali e delle autorizzazioni, nel rispetto delle esigenze di tutela dell’ecosistema marino e costiero, del patrimonio culturale e del paesaggio, privilegiando, ove possibile, l’utilizzo delle piattaforme petrolifere in disuso;

r) semplificare e stimolare il ricorso a strumenti, aggiuntivi ai meccanismi di incentivazione economica, per incrementare il consumo di energia da fonti rinnovabili, ivi inclusi gli accordi di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine;

s) introdurre misure per la razionalizzazione, la valorizzazione e l’incremento della produzione del parco di impianti a fonti rinnovabili esistente;

t) aggiornare, potenziare e introdurre meccanismi di sostegno per la produzione di biometano, biocarburanti avanzati, carburanti derivanti dal carbonio riciclato e idrogeno, per contribuire efficacemente alla decarbonizzazione di tutte le forme di trasporto, in funzione delle emissioni nell’intero ciclo di vita dei vettori energetici e dei veicoli che li utilizzano;

u) prevedere disposizioni volte all’introduzione di misure per lo sviluppo dei biocarburanti avanzati per favorire la decarbonizzazione nel settore dell’aviazione, anche mediante specifiche forme di incentivazione;

v) semplificare e accelerare il processo di recepimento degli aggiornamenti all’allegato IX della direttiva (UE) 2018/2001 relativo alle materie prime idonee alla produzione di biometano e biocarburanti avanzati al fine di incrementarne lo sviluppo in senso inclusivo, prevedendo che il recepimento degli aggiornamenti sia adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;

z) introdurre misure per la promozione dell’utilizzo di energia elettrica rinnovabile per la ricarica di veicoli elettrici, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di penetrazione di decarbonizzazione nel settore dei trasporti;

aa) introdurre misure di semplificazione per la costruzione e l’esercizio delle infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici, al fine di supportare il raggiungimento degli obiettivi di diffusione dei veicoli elettrici previsti dal PNIEC, anche coordinando e integrando le disposizioni di cui all’articolo 57 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

bb) prevedere, al fine di favorire il contributo dei biocarburanti avanzati prodotti a partire dalle materie prime elencate all’allegato IX, parte A, della direttiva (UE) 2018/2001, come quota finale nel settore dei trasporti, un approccio tecnologicamente neutro, evitando la promozione di specifiche fonti di energia rinnovabile, anche alla luce dello stato di sviluppo tecnologico;

cc) promuovere l’impiego di idrogeno verde nell’industria siderurgica e chimica, volto a soddisfare gli impieghi industriali che necessitano di intensita’ energetiche molto elevate che non possono essere soddisfatte dalla produzione di energia da fonti rinnovabili;

dd) riordinare e semplificare la normativa vigente in materia di procedure di qualificazione degli installatori di impianti a fonti rinnovabili, prevedendo che detta qualificazione professionale, ai sensi dell’articolo 18 della direttiva (UE) 2018/2001, sia conseguita con il possesso di almeno uno dei requisiti tecnico-professionali di cui all’articolo 4, comma 1, lettere da a) a d), del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37; ee) a partire dal 1° gennaio 2023, escludere dagli obblighi di miscelazione al combustibile diesel e dalla produzione elettrica rinnovabile, cosi’ come dal relativo conteggio delle fonti rinnovabili e dai sussidi di mercato, quali certificati di immissione in consumo (CIC), ex certificati verdi (CV) o tariffe onnicomprensive (TO), le seguenti materie prime in ragione delle evidenze degli impatti in termini di deforestazione: 1) olio di palma, fasci di frutti di olio di palma vuoti, acidi grassi derivanti dal trattamento dei frutti di palma da olio (PFAD); 2) olio di soia e acidi grassi derivanti dal trattamento della soia di importazione.

 

Art. 22 Principi e criteri direttivi per l’attuazione della direttiva (UE) 2019/904, sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente

1. Nell’esercizio della delega per l’attuazione della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all’articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) garantire una riduzione duratura del consumo dei prodotti monouso elencati nella parte A dell’allegato alla direttiva (UE) 2019/904 e promuovere la transizione verso un’economia circolare con modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi e sostenibili, conformemente all’articolo 1 della direttiva (UE) 2019/904 e nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 653, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

b) incoraggiare l’uso di prodotti sostenibili e riutilizzabili, alternativi a quelli monouso comunque realizzati, per quanto riguarda i materiali destinati a entrare in contatto con alimenti, conformemente a quanto previsto dall’articolo 11, secondo comma, della direttiva (UE) 2019/904, anche attraverso la messa a disposizione del consumatore finale, presso i punti vendita, di prodotti riutilizzabili, opportunamente definiti nelle loro caratteristiche tecniche in modo da garantire effettivi, molteplici utilizzi, comunque nel rispetto della normativa in materia di igiene e sicurezza degli alimenti;

c) ove non sia possibile l’uso di alternative riutilizzabili ai prodotti di plastica monouso destinati ad entrare in contatto con alimenti elencati nella parte B dell’allegato alla direttiva (UE) 2019/904, prevedere la graduale restrizione all’immissione nel mercato dei medesimi nel rispetto dei termini temporali previsti dalla suddetta direttiva (UE) 2019/904, consentendone l’immissione nel mercato qualora realizzati in plastica biodegradabile e compostabile certificata conforme allo standard europeo della norma UNI EN 13432 e con percentuali crescenti di materia prima rinnovabile;

d) ai sensi dell’articolo 10 della direttiva (UE) 2019/904, adottare misure volte a informare e sensibilizzare i consumatori e a incentivarli ad assumere un comportamento responsabile al fine di ridurre la dispersione dei rifiuti derivanti dai prodotti contemplati dalla direttiva, nonche’ adeguate misure finalizzate a ridurre la dispersione dei rifiuti derivanti dal rilascio di palloncini, con esclusione di quelli per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali non distribuiti ai consumatori;

e) includere i bicchieri di plastica tra i prodotti monouso cui si applica l’articolo 4 della direttiva (UE) 2019/904, compatibilmente con gli orientamenti di cui all’articolo 12, secondo comma, della direttiva stessa;

f) introdurre, conformemente all’articolo 14 della direttiva (UE) 2019/904, una disciplina sanzionatoria effettiva, proporzionata e dissuasiva per le violazioni dei divieti e delle altre disposizioni di attuazione della medesima direttiva, devolvendo i proventi delle sanzioni agli enti di appartenenza dei soggetti che procedono all’accertamento e alla contestazione delle violazioni e destinando detti proventi, all’interno del bilancio di tali enti, al potenziamento delle attivita’ di controllo e di accertamento delle violazioni di cui alla presente lettera;

g) abrogare l’articolo 226-quater del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, contestualmente al recepimento della direttiva (UE) 2019/904.

 

2. Agli eventuali oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della presente legge. Qualora la dotazione del fondo di cui all’articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012 si rivelasse insufficiente, il decreto legislativo adottato ai sensi del comma 1 del presente articolo e’ emanato solo successivamente all’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie a copertura dei relativi maggiori oneri, in conformita’ all’articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

 

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