La sanzione interdittiva nei confronti della società si applica (in relazione ai reati per i quali è espressamente prevista, tra i quali, come noto, anche quelli ambientali) o nel caso di profitto di rilevante entità oppure in ipotesi di reiterazione degli illeciti, che si configura solo quando l’ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commetta un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva, così come indicato all’art. 20 del D.L.vo 231/2001.

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Così ha ribadito la Corte di Cassazione Penale nella recente sentenza n.38115 del 13 settembre 2019, accogliendo il ricorso presentato da una s.n.c. operante in ambito sanitario la quale aveva sostenuto la mancanza del requisito della “recidiva” (art. 20 del D.L.vo 231/2001), con conseguente illegittimità dell’applicazione della sanzione intedittiva.

 

 


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