Il Consiglio di Stato, con la recente sentenza n. 11033 del 16 dicembre 2022, ha riconfermato che l’autorizzazione agli scarichi deve formare oggetto di provvedimento necessariamente espresso e non è surrogabile mediante modelli di semplificazione amministrativa quali l’acquisizione tacita dell’assenso.

Per capire la motivazione, bisogna riprendere la disciplina in materia, che si ritrova innanzitutto nell’art. 124 del D.L.vo 152/06, il cui c. 1 prescrive come «tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati».

I giudici, secondo un’esegesi rigorosa, hanno ritenuto che la disposizione in esame esprima un principio generale che esclude possibili deroghe o taciti rinnovi delle autorizzazioni agli scarichi (così già Corte Cost. 31 maggio 2012, n. 133), e ciò anche in considerazione dei valori e degli interessi coinvolti.

La Corte Costituzionale aveva avuto modo di chiarire che: «la disciplina degli scarichi in fognatura attiene alla materia dell’ambiente, di competenza esclusiva statale. Di conseguenza, alle Regioni non è consentito intervenire in tale ambito, specie se l’effetto è la diminuzione dei livelli di tutela stabiliti dallo Stato. Questa Corte ha inoltre già avuto occasione di precisare che la previsione del silenzio-assenso dell’amministrazione alla scadenza di un termine più breve, rispetto a quello stabilito dalla legislazione statale, per la decisione su istanze di autorizzazione, determina livelli inferiori di tutela in materia ambientale, con conseguente illegittimità delle relative disposizioni regionali».

Inoltre, emerge anche da una lettura dell’art. 20 della L. 241/1990 (nella parte in cui si esclude il silenzio assenso per i procedimenti in materia ambientale) che l’autorizzazione agli scarichi deve formare oggetto di provvedimento necessariamente espresso, non altrimenti surrogabile mediante modelli di semplificazione amministrativa quali l’acquisizione tacita dell’assenso.

Ciò si ricava altresì dalla giurisprudenza costituzionale secondo cui la citata disposizione di cui all’art. 124 del D.L.vo 152/2006 esprime un livello minimo inderogabile di tutela in materia ambientale con il precipuo scopo “di verificare periodicamente la presenza delle condizioni individuate come necessarie per la concessione dell’autorizzazione allo scarico idrico richiesto, al fine di assicurare forme di protezione ambientali adeguate”.
 
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