Sulla Gazzetta Europea del 15 novembre sono state pubblicate tre Direttive Delegate della Commissione europea che hanno ampliato il regime delle deroghe in tema di utilizzo di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Difatti, la direttiva 2011/65/UE ha, come noto, imposto agli Stati membri di garantire che le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato non contengano le sostanze pericolose elencate nell’allegato II della direttiva stessa; tuttavia, queste restrizioni non riguardano determinate applicazioni oggetto di esenzione di cui all’allegato IV della stessa direttiva.

In particolare:

  • la Direttiva 2021/1978 ha stabilito che le restrizioni all’utilizzo di sostanze pericolose nelle AEE non riguardano il Bis(2-etilesil) ftalato (DEHP), butil benzil ftalato (BBP), dibutil ftalato (DBP) e diisobutil ftalato (DIBP) nei pezzi di ricambio recuperati da e usati per la riparazione o il rinnovo di dispositivi medici, compresi i dispositivi medico-diagnostici in vitro e i relativi accessori, purché il riutilizzo avvenga in sistemi controllabili di restituzione a circuito chiuso da impresa a impresa e che la presenza di parti di ricambio sia comunicata al consumatore.
  • la Direttiva 2021/1979 ha stabilito che le restrizioni all’utilizzo di sostanze pericolose nelle AEE non riguardano Bis(2-etilesil) ftalato (DEHP) nei componenti plastici delle bobine di rilevamento per RMI.
  • la Direttiva 2021/1980 ha stabilito che le restrizioni all’utilizzo di sostanze pericolose nelle AEE non riguardano Ftalato di bis(2-etilesil) (DEHP) negli elettrodi iono-selettivi applicati nelle analisi decentrate delle sostanze ioniche
    presenti nei fluidi corporei umani e/o nei fluidi di dialisi.

 

 


Condividi: