E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale del 10 ottobre 2016, il D.M. 26 maggio 2016, che com’è noto attua quanto disposto dall’art. 29-sexies, co. 9-septies, del D.Lgs. 152/2006, stabilendo i criteri che l’Autorità competente dovrà tenere in conto nel determinare l’importo delle garanzie finanziarie che i gestori di installazioni soggette ad AIA devono prestare per quanto riguarda il ripristino del sito una volta cessate le attività, ove queste possano comportare una contaminazione al suolo o alle acque.
Il provvedimento, già pubblicato nelle scorse settimane sul sito web del Ministero dell’Ambiente, entrerà formalmente in vigore oggi, secondo quanto disposto dall’art. 9. (GG)

 


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