Il Ministero dell’ambiente ha risposto ad interpello 29 marzo 2024, n. 61172 su un quesito di una Provincia di Padova in tema di riesame dell’AIA ai sensi dell’articolo 29-octies del D.L.vo 152/2006 per le attività indicate nell’allegato VIII, punto 6.7, Parte II, D.L.vo 152/2006 (“trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici) a seguito dell’adeguamento dell’autorizzazione alle nuove migliori tecniche disponibili (dall’inglese Best available techniques — Bat).

Il MASE sul punto ha chiarito che le migliori tecniche disponibili (“Mtd”) e le autorizzazioni integrate ambientali (Aia) rilasciate in base ad esse, non possono imporre tecniche o tecnologie specifiche, ma solo obiettivi prestazionali.

Il MASE, difatti, in relazione al Quesito 1 (il limite superiore dell’intervallo individuato dalla nota n. 1 (da 20->50 mg C/Nm³) deve essere considerato per qualsiasi tipo di recupero – distillatore, adsorbimento/deadsorbimento con carboni attivi/zeoliti, etc.?) ha precisato che: “Considerato che l’articolo 29.sexes, comma 4, del D.Lgs. 152/06, in completa coerenza con la direttiva IED, chiarisce il principio generale secondo il quale l’autorizzazione fissa le condizioni in termini prestazionali, senza imporre il ricorso a specifiche tecniche o tecnologie, si puo’ confermare che la tecnica impiegata per il recupero è irrilevante ai fini dell’applicazione della nota 1 alle tabelle 11 e 17 delle Conclusioni sulle BAT di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2020/2009, a condizione che sia consentito il reimpiego/riciclaggio del solvente recuperato“.

 
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