Il Ministero dell’ambiente ha emanato nuove norme sulle garanzie finanziarie da prestare relativamente alle attività soggette ad AIA, che impatteranno sui gestori delle relative installazioni.

Il D.M. 28 aprile 2017 (in GU n. 153 del 3 luglio 2017) ha sostituito l’Allegato A del D.M. n. 141 del 26 maggio 2016 (per i contenuti di questo Decreto leggi la relativa news), con cui erano stati definiti i criteri per definire l’importo delle garanzie finanziarie che i gestori devono prestare per quanto riguarda il ripristino del sito una volta cessate le attività, ove queste possano comportare una contaminazione al suolo o alle acque.

Il provvedimento, si legge nelle Premesse del Decreto, si è reso necessario in quanto è necessario “meglio chiarire le modalità di applicazione dei criteri indicati nel D.M. n. 141/2016”, e “rivedere i valori dei coefficienti posti a riferimento … alla luce degli ulteriori approfondimenti tecnici svolti in merito alla estensione ed onerosità delle attività di ripristino ambientale storicamente resesi necessarie, anche sulla base delle esperienze relative alla bonifica dei siti di interesse nazionale”. (GG)


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