Come classificare le attività di depurazione di reflui collettati tramite due distinte reti fognarie ad un impianto di trattamento, in considerazione del fatto che una delle due reti fognarie, oltre a convogliare reflui urbani, colletta anche reflui industriali?

Il Ministero della Transizione Ecologica (MITE), per correttamente inquadrare il problema, rammenta che lo scopo della disciplina IPPC è garantire che i processi industriali applichino le migliori tecniche disponibili: tal fine va considerato l’intero processo industriale, e pertanto non solo le unità che svolgono attività specificamente soggette, ma altresì le attività ad esse tecnicamente connesse.

Ciò premesso, ove al depuratore siano convogliate esclusivamente acque soggette alla disciplina di recepimento della direttiva 91/271/CEE, le attività di depurazione non si configurano nella categoria 6.11 e pertanto l’AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) non è necessaria a esercire il depuratore. In secondo luogo, non appare alcun riferimento alla necessaria prevalenza di un tipo di acque (domestiche, industriali o di dilavamento) per poter connotare la qualifica di acque reflue urbane. Pertanto, l’elemento indicato (prevalenza di acque reflue industriali) appare inessenziale per decidere se ricomprendere il depuratore dalla categoria 6.11.

Infine, nel caso in cui al medesimo depuratore pervengano (attraverso distinti sistemi di collettamento) acque reflue urbane e diverse acque di scarico (quali ad esempio un miscuglio di acque industriali non assimilate a reflui urbani e acque domestiche) provenienti anche da impianti soggetti ad AIA, nulla osta che l’intero depuratore sia assoggettato ad AIA (considerato che tale autorizzazione sostituisce l’autorizzazione allo scarico) considerando quindi la linea di trattamento dei reflui urbani come una unità tecnicamente connessa all’attività 6.11 di trattamento dei reflui industriali.

In alternativa, le due linee di trattamento possono essere considerate non tecnicamente connesse, e quindi oggetto di distinte autorizzazioni. Ciò è senz’altro necessario se non sono coinsediate.

Il rilascio di due distinte autorizzazioni è altresì previsto se la funzionalità della prima linea di trattamento (per i reflui urbani) non è suscettibile di influenzare il funzionamento dell’attività 6.11, o comunque se esiste un disaccoppiamento tra il funzionamento delle due linee.

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