Lo stato di amministrazione straordinaria dell’impresa in crisi non preclude né la prima iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali né il rinnovo di precedente iscrizione. La preclusione dell’iscrizione all’Albo prevista dal D.M. 120/2014 per le aziende che si trovano in stato di liquidazione, o sono soggette ad una procedura concorsuale, non trova applicazione laddove le finalità liquidatorie della procedura concorsuale vengano subordinate alla continuazione dell’impresa. banner-scuola-formazione

Di conseguenza, è ingiustificata l’esclusione delle imprese in amministrazione straordinaria, essendo questa la procedura concorsuale della grande impresa commerciale insolvente, con finalità conservative del patrimonio produttivo, mediante prosecuzione, riattivazione o riconversione delle attività imprenditoriali. Così si è espresso il TAR Emilia Romagna, Sez. Bologna, con sentenza n. 237 del 14 marzo 2018.

In argomento si segnala la Scuola per Responsabili tecnici gestori rifiuti a Bologna dal 4 giugno 2018.


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