Con la Circolare n. 150 del 26 settembre 2018 il Comitato nazionale dell’Albo Gestori ha fornito alcuni chiarimenti in merito al requisito di idoneità finanziaria dell’impresa previsto ai fini dell’iscrizione. Tale capacità finanziaria, che deve essere adeguata alle attività soggette all’iscrizione, è dimostrata da documenti che comprovino le potenzialità economiche e finanziarie dell’impresa o dell’ente o da idoneo affidamento bancario, così dispone il comma 2 dell’articolo 11 del decreto 3 giugno 2014, n. 120. L’affidamento bancario, precisa il Comitato, è uno “strumento tecnicamente definito e riferito ai soli istituti bancari, quale unico mezzo idoneo per la dimostrazione della capacità finanziaria“.

Con la delibera n. 5 del 3 novembre 2016, ai fini dell’iscrizione nelle categorie 1, 4 e 5 il Comitato ha previsto quale titolo idoneo per la dimostrazione del requisito di capacità finanziaria, in alternativa ai documenti comprovanti le potenzialità economiche e finanziarie, esclusivamente l’affidamento rilasciato da istituti bancari. Ritenendo che tale disposizione regolamentare riguardi anche le altre categorie d’iscrizione, con la citata circolare n. 150 del 26 settembre 2018 l’Albo chiarisce che “solo l’affidamento rilasciato da istituti bancari deve essere riconosciuto quale idoneo titolo comprovante la capacità finanziaria anche per l’iscrizione nelle categorie 8, 9 e 10.

Per le suddette categorie, quindi, la capacità finanziaria dell’impresa può essere dimostrata solo attraverso l’affidamento rilasciato da istituti bancari.

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